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Donna che lavora

Tirocinio

Per le imprese, pubbliche e private, forniamo attività di consulenza, supportando, in qualità di ente promotore, l’avvio di tirocini formativi extracurriculari.

Cos'è il tirocinio extracurriculare

Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

 

Il tirocinio deve essere realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto.

 

Tale periodo non potrà mai essere inferiore a due mesi né eccedere i seguenti periodi di durata massima:

a. tirocini extracurriculari: dodici mesi; 

b. tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della L. n. 68/1999: ventiquattro mesi, fermo il rispetto delle norme sull’assunzione delle categorie cd. protette; 

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro.

Pertanto lo svolgimento delle attività formative, nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività, non rappresentano titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante che, al termine, potrà decidere di proseguire o meno la collaborazione professionale.

L’attivazione di un tirocinio formativo, disciplinato ai sensi della vigente regolamentazione, richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante, corredata di un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante.

Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che posseggano i seguenti requisiti:

a. Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;

b. Essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 per il diritto al lavoro dei disabili; 

c. Non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative; 

d. Non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio. 

Felix Società Cooperativa Sociale in qualità di ente promotore fornirà ogni tipo di supporto finalizzato all’avvio e alla gestione in itinere ed ex post del tirocinio

(Stesura Convenzione – Stesura Progetto formativo – Attività di tutoraggio – Rilascio attestazione competenze acquisite dal tirocinante).

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