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I dirigenti di lavoro

SERVIZI DI CONSULENZA ENTI TERZO SETTORE:

FELIX SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE fornisce consulenza per la costituzione di enti del terzo settore: cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e/o di volontariato, organizzazioni senza scopo di lucro, nel rispetto del D. lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – (CODICE DEL TERZO SETTORE)

Nello specifico supporta il committente nella:

  • Redazione della documentazione di costituzione dell’Ente: atto costitutivo, statuto e relativi adempimenti amministrativi e contabili.

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  • Redazione di bilanci di esercizio e bilancio sociale – organo di controllo e revisione legale dei conti;

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  • Consulenza specifica per poter usufruire di contributi pubblici e convenzioni con la pubblica amministrazione.

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  • Consulenza per l’iscrizione nei Registri Regionali delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) o delle Organizzazione di Volontariato (ODV) ai fini del passaggio al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) previsto dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. – (CODICE DEL TERZO SETTORE), fino all’ottenimento del relativo decreto di iscrizione.

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  • Consulenza su Procedure per l’iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali – legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 (Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali).

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  •  Consulenza al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di “Onlus – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ai sensi del D.lgs. 460/1997, anche alla luce della Riforma del Terzo Settore. Tale qualifica riveste particolare importanza sia per l’esenzione dell’IVA su alcune prestazioni di servizi che sull’esenzione dell’imposta di bollo. Ma sono previste altrettante agevolazioni fiscali per le ONLUS: le attività istituzionali non sono considerate commerciali e non richiedono ricevuta o scontrino ai fini IVA, non formano reddito i fondi raccolti durante manifestazioni.

Tale iscrizione è indispensabile, oltre che per accedere a contributi pubblici, soprattutto per:

a) accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;

b) stipula di convenzioni-quadro su base territoriale finalizzate all’inserimento lavorativo;

c) effettuare l’integrazione lavorativa prevista dall’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

d) assicurare i compiti di assistenza e prevenzione a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative, come previsto dall’articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

e) l’applicazione di benefici e forme di collaborazione previsti dalla legislazione in materia di cooperazione sociale.

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